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PARTITE RIMASTE IN SOSPESO

PARTITE RIMASTE IN SOSPESO

COMUNALE MONTORIO ROMANO - ATLETICO ROMA XX
Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 69 del 3/12/2009
- Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Societą ATL. ROMA XX e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro ha ritenuto di doverla sospendere a causa delle intemperanze da parte dei sostenitori della Societą COMUNALE MONTORIO ROMANO che avrebbero aggredito con calci e pugni i propri calciatori in particolare uno di questi doveva ricorrere alle cure ospedaliere, allegando all'uopo regolare certificato medico per trauma contusivo regione lombare rifiutandone il ricovero.
- Il reclamo č infondato
- Esaminati gli atti ufficiali, si rileva che al 48° del II tempo nasceva una rissa fra i calciatori in campo che si colpivano con calci e pugni.
- L'arbitro ne annotava i partecipanti considerandoli espulsi e soprassedendo alla notifica dei provvedimenti disciplinari per misura di sicurezza.
I calciatori considerati espulsi dall'arbitro nel corso della gara sono stati sanzionati e ufficializzati con C.U. n° 69/27 del 3/12/2009.
- Rilevato che giustamente l'arbitro considerava espulsi tutti i calciatori citati nel C.U. di cui sopra, non poteva mostrargli il cartellino rosso, in quanto si era determinata una rissa generale alla quale partecipavano calciatori di entrambe le Societą e per l'effetto le due squadre si sarebbero trovate con meno di sette calciatori partecipanti al gioco (art. 73 comma 2 delle NOIF) e pertanto il direttore di gara al 48° del II tempo (terzo minuto di recupero dei cinque assegnati), decretava la sospensione definitiva della gara con il seguente punteggio MONTORIO ROMANO - ATL. ROMA XX   2 - 2
- Dagli atti ufficiali, inoltre, risulta che due sostenitori della Societą MONTORIO ROMANO scavalcavano la rete di recinzione e prendevano parte alla rissa colpendo i calciatori della squadra avversaria con calci e pugni.
 - Considerato che la responsabilitą dell'anticipata sospensione della gara debba essere attribuita ad entrambe le Societą per l'effetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CGS
PQM
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla Societą ATL. ROMA XX
- di infliggere alle Societą COMUNLE MONTORIO ROMANO e ATL. ROMA XX la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3
- di comminare alla Societą COMUNALE MONTORIO ROMANO l'ammenda di Euro 300,00
- di comminare alle Societą ATL. ROMA XX l'ammenda di Euro 150,00
- di incamerare la tassa reclamo.

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